Il regolamento (UE) 2024/1689 («AI Act») non si applica solo alle imprese stabilite nell'UE. Le società svizzere possono essere direttamente interessate a determinate condizioni — ad esempio come fornitore che immette sistemi sul mercato nell'Unione, o quando l'output di un sistema è utilizzato nell'Unione.
Questa pagina fornisce un quadro orientativo per esportatori e PMI con un nesso con l'UE. Non costituisce consulenza legale.
Ambito di applicazione territoriale (art. 2)
Ai sensi dell'art. 2, par. 1, il regolamento si applica tra l'altro:
- ai fornitori che immettono sul mercato sistemi di IA o modelli di IA per finalità generali nell'Unione oppure mettono in servizio sistemi di IA nell'Unione — indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un Paese terzo;
- ai deployer di sistemi di IA con stabilimento o ubicazione nell'Unione;
- ai fornitori e deployer stabiliti o situati in un Paese terzo, se l'output generato dal sistema è utilizzato nell'Unione;
- agli importatori, distributori, fabbricanti di prodotti, mandatari nonché alle persone interessate nell'Unione.
Per le imprese svizzere sono soprattutto rilevanti in pratica due trigger:
- Accesso al mercato: offrite un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali nell'UE oppure lo mettete in servizio nell'UE.
- Utilizzo dell'output nell'UE: il sistema gira (anche) fuori dall'UE, ma i risultati — p. es. previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni — sono utilizzati nell'Unione.
Se un dispiegamento puramente svizzero senza output nell'UE resta fuori dal regolamento sull'IA dipende dai fatti concreti e va esaminato caso per caso.
Approccio basato sul rischio (panoramica)
Il regolamento sull'IA distingue tra l'altro:
- le Pratiche di IA vietate;
- i sistemi di IA ad alto rischio con obblighi estesi (tra l'altro gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione, sorveglianza umana);
- obblighi di trasparenza per determinati sistemi (p. es. interazione con persone, deepfake);
- regole per i modelli di IA per finalità generali, inclusi obblighi aggiuntivi in caso di rischio sistemico.
La classificazione precisa del vostro sistema determina il catalogo degli obblighi — non la sola sede dell'impresa.
Gradualità temporale
Il regolamento sull'IA si applica in modo graduale. Restano invariati (regolamento (UE) 2024/1689):
- entrata in vigore: 1° agosto 2024;
- primi divieti e obblighi di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4): dal 2 febbraio 2025;
- governance e obblighi relativi ai modelli di IA per finalità generali: dal 2 agosto 2025.
Per gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio esistono attualmente due piste di pianificazione:
- Diritto vigente (regolamento (UE) 2024/1689, finché non si applica una modifica nella Gazzetta ufficiale): gran parte degli obblighi ad alto rischio dal 2 agosto 2026; determinati sistemi ad alto rischio integrati fino al 2 agosto 2027.
- Digital Omnibus on AI (Parlamento europeo 16 giugno 2026, Consiglio 29 giugno 2026; entrata in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, attesa prima del 2 agosto 2026):
- sistemi di IA ad alto rischio autonomi (allegato III): 2 dicembre 2027;
- sistemi di IA ad alto rischio integrati in prodotti (allegato I): 2 agosto 2028;
- fine del periodo transitorio per soluzioni di trasparenza (p. es. etichettatura di contenuti generati dall'IA): 2 dicembre 2026.
Fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il diritto vigente resta formalmente decisivo. Pianificate con entrambe le piste e verificate lo stato attuale della Gazzetta ufficiale.
I fornitori svizzeri con un mercato nell'UE dovrebbero attribuire tempestivamente lo stadio applicabile alla loro classe di prodotto.
Cosa dovrebbero verificare gli esportatori svizzeri
- Il sistema o il suo output è offerto o utilizzato nell'UE?
- Quale ruolo avete: fornitore, deployer, importatore, distributore?
- Classe di rischio e attribuzione all'allegato (alto rischio / vietato / trasparenza / modello di IA per finalità generali)?
- Un fornitore senza stabilimento nell'UE ha bisogno di un mandatario nell'Unione?
- Documentazione, gestione della qualità e sorveglianza umana — anche se in parallelo si applicano obblighi della LPD svizzera.
Il regolamento sull'IA e la LPD svizzera sono regimi distinti. Entrambi possono essere rilevanti contemporaneamente.
Avvertenza
Questa pagina è informativa e non costituisce consulenza legale. Per l'accesso al mercato dell'UE si raccomanda un esame caso per caso (prodotto, ruolo, utilizzo dell'output, scadenze).